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| IL NOSTRO STATUTO |
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TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI TITOLO VII TITOLO VIII TITOLO IX |
TITOLO V Art. 32 - Il Consiglio Direttivo può
costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi
competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone
il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento. Art. 33 - Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente statuto. E' vietata la costituzione di gruppi di non soci. |